La deliberazione n. 20/2019 della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo ha resuscitato parzialmente il vincolo previsto dalla Legge n. 243/2012 che invece la Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) aveva cancellato.
Il problema è che la Legge n. 243 è una legge rinforzata e non può essere modificata da una legge ordinaria qual' è la Legge n. 145 del 2018. Da qui il dubbio dei giudici contabili trentini che hanno sospeso una loro pronuncia sul quesito posto dal Presidente della Provincia di Trento e deferito al Presidente della Corte dei Conti, al fine di ottenere una pronuncia di orientamento generale per le Sezioni regionali di controllo, la seguente questione di massima: "se il comma 821 della legge 145/2018 abbia abrogato il comma 1 dell'art. 9 della legge 243/2012 e se, oltre ad aver ridefinito il parametro dell'equilibrio di bilancio in senso difforme da quanto disposto dall'art. 9, c. 1 e c. 1-bis, della legge 243/2012, abbia prodotto effetti anche sulle condizioni per il ricorso all'indebitamento da parte di regioni ed enti locali disciplinate, in particolare, dall'art. 10, comma 3, della medesima legge 243/2012".
Secondo le Sezioni riunite in sede di controllo, che nella deliberazione n. 20/2019 hanno sancito importanti principi, il pareggio sopravvive in una versione diversa dall'originale, ovvero come obbligo di conseguire un saldo non negativo fra entrate finali (primi 5 titoli) maggiorate di avanzo e - si ritiene - fondo pluriennale vincolato da un lato e spese finali (primi due titoli) dall'altro. Tale vincolo si applica insieme agli altri previsti dalla Legge n. 145/2018 e recentemente rinforzati dall'undicesimo correttivo dei principi contali, il Decreto 1° agosto 2019.
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